Statuto della Fondazione Cassamarca

Approvato dal Ministero del Tesoro

23 ottobre 2000


Indice


Denominazione, Scopo, Operatività,

Partecipazioni, Patrimonio


Art. 1 Natura, origine e sede
Art. 2 Scopo
Art. 3 Operazioni
Art. 4 Partecipazioni
Art. 5 Patrimonio
Art. 6 Mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali
Art. 7 Destinazione del reddito
Art. 8 Limiti all'indebitamento


Organi


Art. 9 Organi
Art.10 Requisiti di esperienza, onorabilità e professionalità e cause diincompatibilità dei componenti gli Organi della Fondazione
Art. 11 Situazioni di conflitto di interesse; cause di sospensione e obblighi conseguenti
Art. 12 Composizione e nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione
Art. 13 Durata dei mandati dei membri del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione
Art. 14 Decadenza dei membri del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione
Art. 15 Convocazione del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione
Art. 16 Riunioni del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione
Art. 17 Compiti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione
Art. 18 Indennità
Art. 19 Composizione e nomina dei membri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione
Art. 20 Durata dei mandati dei membri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione
Art. 21 Decadenza dei membri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione
Art. 22 Convocazione del Consiglio di Attuazione e Amministrazione
Art. 23 Riunioni del Consiglio di Attuazione e Amministrazione
Art. 24 Poteri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione
Art. 25 Presidente della Fondazione
Art. 26 Collegio dei Sindaci
Art. 27 Segretario Generale


Bilancio


Art. 28 Durata dell'esercizio e scadenza dei bilanci


Vigilanza


Art. 29 Vigilanza


Liquidazione ed estinzione


Art. 30 Liquidazione, trasformazione, fusione, scioglimento


Norme transitorie


Art. 1 Rinnovazione degli Organi
Art. 2 Autorità di Vigilanza
Art. 3 Pubblicità dello Statuto

 

Denominazione, Scopo, Operatività,

Partecipazioni, Patrimonio


Art. 1 Natura, origine e sede

La"FONDAZIONE CASSAMARCA", di seguito chiamata anche Fondazione, è una persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, sottoposta al controllo dell'Autorità di Vigilanza e regolata dalla Legge 23 dicembre 1998 n.461, dal Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e loro eventuali successive modificazioni e integrazioni e dal presente statuto.
La Fondazione ha la sua sede in Treviso e ha durata illimitata.
La Fondazione potrà partecipare ad organismi consortili, nazionali ed internazionali.

Art. 2 Scopo

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, delle attività culturali in Italia e all'estero anche riferite agli italiani nel mondo, dell'immigrazione, mantenendo altresì le finalità originarie di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli, di contributo allo sviluppo sociale del proprio territorio di origine.
Essa persegue i propri scopi liberamente, in base a scelte del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, con gli strumenti consentiti dalla sua natura giuridica, attraverso la definizione di programmi e progetti di intervento, anche pluriannuali, da realizzare sia direttamente sia con la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, interessati.

Art. 3 Operazioni

La Fondazione amministra il proprio patrimonio.
Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
La Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osserva criteriprudenziali di rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.
La Fondazione può investire il propriopatrimonio in attività che non producono reddito nel caso in cui taliinvestimenti costituiscano realizzazione degli scopi statutari. In ognicaso, tali investimenti non possono eccedere il 10% del patrimonio.
Taliforme di investimento devono essere realizzate in modo da noncomportare alcun rischio di diminuzione del valore del patrimonio neltempo e devono consentire una redditività adeguata del patrimonio nelsuo complesso.
La Fondazione opera nel rispetto del principio dieconomicità della gestione e può esercitare imprese solo sedirettamente strumentali ai fini statutari nei settori rilevanti.
AllaFondazione non è consentito l'esercizio di funzioni creditizie. Èesclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione ocomunque di sovvenzione, diretta o indiretta, ad enti con fini di lucroo in favore di imprese, con eccezione delle imprese strumentali e dellecooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 esuccessive modificazioni.
La Fondazione può acquisire dalla societàbancaria conferitaria beni immobili o partecipazioni, di natura nonstrumentale, ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 17 maggio1999 n. 153, ricevuti per effetto dei conferimenti, attraversooperazioni di scissione o retrocessione.
In particolare, laretrocessione può effettuarsi mediante assegnazione, liquidazione,cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto afavore di fondi immobiliari, secondo le disposizioni del predettodecreto.
La gestione del patrimonio è svolta con modalitàorganizzative idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attivitàdella Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitatiai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Inquest'ultimo caso, le spese di gestione sono comprese fra quelle difunzionamento.
L'affidamento della gestione patrimoniale asoggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondentiall'esclusivo interesse della Fondazione.
Il patrimonio èincrementato dalla riserva e dalle altre componenti previste dallalegge, dall'Autorità di Vigilanza e dal presente statuto.

Art. 4 Partecipazioni

LaFondazione può detenere partecipazioni di controllo - ai sensidell'art. 2359, comma 1 e 2, del Codice Civile - solamente in enti esocietà che abbiano per oggetto l'esercizio esclusivo di impresestrumentali ai fini statutari nei settori rilevanti di cui all'art. 2,primo comma.
La Fondazione può invece mantenere o acquisirepartecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelleaventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.
Nelladismissione delle attività patrimoniali, la Fondazione opera secondocriteri di trasparenza, congruità e non discriminazione.
Leoperazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dallaFondazione nella società bancaria conferitaria sono previamentecomunicate all'Autorità di Vigilanza insieme ad un prospettoinformativo nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gliobiettivi e i soggetti interessati dall'operazione.
Trascorsitrenta giorni dal ricevimento della comunicazione da partedell'Autorità di Vigilanza senza che da questa siano state formulateosservazioni, la Fondazione può procedere alle operazioni deliberate.

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal valore dei cespiti mobiliari e immobiliari esistenti alla data di approvazione del presente statuto;
b)dalle partecipazioni nelle società aventi ad oggetto le impresestrumentali di cui al comma 1, art. 3 del Decreto Legislativo 17 maggio1999, n. 153;
c) da contributi, conferimenti e altre liberalità, chepervengano alla Fondazione, a qualsiasi titolo, esplicitamentedestinati ad accrescimento del patrimonio per volontà del testatore,del donante o dell'assegnante, nonché per assegnazione a tale scopo daparte dello Stato o di altri enti pubblici;
d) da plusvalenze, ancheconseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella societàbancaria conferitaria, che possono essere imputate direttamente apatrimonio con deliberazione del Consiglio di Indirizzo e diProgrammazione.
Compongono altresì il patrimonio della Fondazione lealtre attività nonché le passività comunque risultanti dal bilancio egli incrementi derivanti da:
1) la riserva obbligatoria di cuiall'art. 8, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 17 maggio 1999n. 153, nella misura stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
2) altrifondi di riserva costituiti per specifiche finalità, con preventivaautorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, che devono essere motivate,di carattere eccezionale e non pregiudizievoli degli interessicontemplati nello statuto.

Art. 6 Mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali

La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:
a)i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del propriopatrimonio, detratti le spese di funzionamento e gli accantonamenti ariserva di qualunque specie;
b) le liberalità, i contributi, i conferimenti non destinati ad incremento del patrimonio;
c) gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti;
d) i proventi derivanti dall'esercizio, con contabilità separata, di imprese strumentali ai fini statutari.
LaFondazione destina agli scopi di cui all'art. 3, comma 3, del DecretoLegislativo 17 maggio 1999, n. 153, e relative disposizioni attuative,una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi di cui allalettera a) del comma precedente, al netto delle spese di funzionamentoe dell'eventuale accantonamento annuo a riserva.
Art. 7 Destinazione del reddito
Siintende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ognialtro provento comunque percepito dalla Fondazione, ivi comprese lequote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dallaFondazione ancorché non distribuiti.
La Fondazione destina il proprio reddito per:
a)spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza dellespese alla struttura organizzativa e all'attività svolta;
b) oneri fiscali;
c) riserva obbligatoria, nella misura non inferiore a quella determinata dall'Autorità di Vigilanza;
d)i settori rilevanti, in misura di almeno il 50% del reddito residuo o,se maggiore, dell'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autoritàdi Vigilanza;
e) reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;
f) erogazioni previste da specifiche norme di legge;
g) altri fini statutari.
LaFondazione non distribuisce né assegna quote di utili, di patrimonioovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche, ai componenti gliOrgani della Fondazione e ai dipendenti, con esclusione dei compensiprevisti dal presente statuto conformemente a quanto stabilitodall'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 2, del Decreto Legislativo17 maggio 1999, n.153.

Art. 8 Limiti all'indebitamento

LaFondazione, nel perseguimento dei propri fini istituzionali,ispirandosi a principi di sana e prudente gestione, non può contrarredebiti con le società in cui detiene partecipazioni dirette oindirette, o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimocomplessivo superiore al 10% del proprio patrimonio, secondo l'ultimobilancio approvato.
La Fondazione non può contrarre singoli debitiper un importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio,secondo l'ultimo bilancio approvato.

Organi

Art. 9 Organi

Sono Organi della Fondazione:
- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione;
- il Consiglio di Attuazione e Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Segretario Generale.

Art.10 Requisiti di esperienza, onorabilità e professionalità e cause diincompatibilità dei componenti gli Organi della Fondazione

Imembri degli Organi della Fondazione debbono essere scelti tracittadini di specchiata probità, che godano dei diritti civili epolitici, e che, risultando in possesso di comprovati requisiti dicapacità ed esperienza e dei requisiti specificamente e rispettivamentestabiliti agli articoli 12, primo comma, 19 e 26 per gli Organiconsiderati, siano idonei a svolgere i compiti propri dell'Organo diappartenenza.
Non possono essere nominati negli Organi della Fondazione o, se nominati, decadono dalla carica:
a)coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2382del Codice Civile ovvero abbiano ricoperto cariche di amministrazione odirezione di imprese che, nel precedente quinquennio, siano statedichiarate fallite o sottoposte ad amministrazione straordinaria,liquidazione coatta amministrativa ovvero a procedure equiparate;
b)coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione dispostedall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n.1423, o della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni eintegrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
-a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme chedisciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativae dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumentidi pagamento;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti neltitolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo1942, n. 267;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore a unanno, per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica,il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica, nonché per unqualunque altro delitto non colposo;
- a una delle pene indicatenella lettera c), con sentenza che applica la pena su richiesta delleparti, salvo il caso di estinzione del reato;
d) i membri delGoverno e dei Parlamenti nazionale ed europeo, i Presidenti ed i membridelle Giunte e dei Consigli regionali, i Presidenti delle Provincie edi Sindaci dei capoluoghi di provincia, i Sindaci dei Comuni del Veneto,i membri delle Giunte e del Consiglio della Provincia di Treviso e deiComuni di Treviso e Castelfranco Veneto nonché il Presidente ed imembri della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato eAgricoltura di Treviso;
e) i dipendenti in servizio del Ministerodel Tesoro, della Regione Veneto, della Provincia di Treviso, delComune di Treviso, del Comune di Castelfranco Veneto e della Camera diCommercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso;
f)coloro che hanno funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione econtrollo o rapporti di dipendenza nei soggetti cui il presente statutoattribuisce il potere di designazione dei componenti del Consiglio diIndirizzo e di Programmazione;
g) il Direttore Generale,l'Amministratore Delegato e i dipendenti in servizio della societàconferitaria e della società bancaria conferitaria.
Non possono altresì far parte degli Organi della Fondazione:
- i dipendenti in servizio della Fondazione ovvero di società ed enti controllati dalla Fondazione;
-il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, deidipendenti della Fondazione, dei membri degli Organi amministrativi edi controllo della Fondazione stessa, della società bancariaconferitaria e delle società da quest’ultima controllate.
Ai fini disottolineare la diversità delle funzioni tra l'Organo di Indirizzo e diProgrammazione e l'Organo di Attuazione e Amministrazione, si ribadiscel'incompatibilità della presenza contemporanea di Consiglieri nei dueOrgani, fatta salva la funzione unitaria della presenza del Presidente.
La carica di componente l’Organo di Indirizzo e di Programmazione ela carica di componente l’Organo di Attuazione e Amministrazione sonoaltresì incompatibili con quella di Segretario Generale e componentel’Organo di Controllo.
La carica di componente l’Organo diamministrazione della Fondazione è incompatibile con quella diconsigliere di amministrazione della società bancaria conferitaria.

Art. 11 – Situazioni di conflitto di interesse; cause di sospensione e obblighi conseguenti

Nelcaso in cui uno dei Componenti degli Organi si trovi in una situazionedi conflitto con l’interesse della Fondazione, deve darne immediatacomunicazione all’Organo di appartenenza e al Collegio dei Sindaci edeve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle qualipossa determinarsi il predetto conflitto.
Se il conflitto diinteressi non è limitato ad un singolo specifico atto, il Componente èsospeso dalla carica. Se il conflitto di interessi è permanente, ilComponente decade. La mancata comunicazione accertata dall’Organo diappartenenza comporta decadenza.
Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di Componente gli Organi:
- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 10, comma 2, lett. c);
-l’applicazione su richiesta delle Parti di una delle pene di cui almedesimo art. 10, comma 2, lett. c), con sentenza non definitiva;
-l’applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’art. 10,comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’art.3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni eintegrazioni;
- l’applicazione di misure cautelari personali.
IlComponente dell’Organo può richiedere la sospensione dalle propriefunzioni per un periodo determinato, per motivi di carattere personaleo professionale.
L’Organo di Indirizzo e di Programmazione, in pienaautonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiestasospensione temporanea.

Art. 12 Composizione e nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione

IlConsiglio di Indirizzo e di Programmazione è composto di noveConsiglieri scelti tra persone che si siano distinte nel campoimprenditoriale ed economico, nelle attività amministrative,nell'espletamento di funzioni pubbliche, nelle libere professioni, o dicui sia riconosciuto l'elevato livello culturale e scientifico.
Irequisiti di cui al precedente comma devono risultare da un curriculum,che dovrà accompagnare ciascuna designazione effettuata ai sensi deisuccessivi commi.
Sei Consiglieri sono scelti sulla base delledesignazioni formulate secondo quanto disposto nel comma seguente eattenendosi alle indicazioni di cui al comma 1:
Ý dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Treviso;
Ý dal Sindaco del Comune di Treviso;
Ý dal Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto;
Ý dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso;
Ý dal Rettore dell'Università degli Studi di Padova;
Ý dal Rettore dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia.
Lanomina di ciascun Consigliere è fatta dal Consiglio di Indirizzo e diProgrammazione uscente su una terna espressa da ciascuno dei predettiOrgani e comunicata al Consiglio di Indirizzo e di Programmazione amezzo lettera raccomandata, previo riscontro del possesso dei requisitidi cui al comma 1.
Il Consiglio uscente provvede anche allacooptazione di altri tre membri del Consiglio di Indirizzo e diProgrammazione, su indicazione del Presidente della Fondazione.
IlPresidente della Fondazione, almeno trenta giorni prima del termine discadenza, invia la segnalazione di scadenza del rispettivo Consigliereagli Organi cui compete la formulazione di una terna.
Questiultimi debbono provvedere a far pervenire la raccomandata di cui alterzo comma entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione discadenza del rispettivo Consigliere da parte del Presidente dellaFondazione.
Qualora uno degli Organi di cui al secondo comma nonabbia provveduto a far pervenire la raccomandata entro il termine dicui al precedente comma, la nomina verrà effettuata direttamente dalPresidente della Fondazione entro i successivi quindici giorni.
Quandosi verifichi la necessità di ulteriori cooptazioni, il poteresostitutivo, per quelle successive alla prima, sarà esercitato dalPrefetto di Treviso.
Ove la designazione sia incompleta o manchi,in tutto o in parte, dell'adeguato curriculum, il Consiglio diIndirizzo e di Programmazione ha la facoltà di procedere medesimamentealla nomina di un designato o di trasmettere gli atti al proprioPresidente o al Prefetto affinché, secondo le rispettive competenze,provvedano in via sostitutiva.
Le nomine non comportanorappresentanza nell'Organo amministrativo della Fondazione degli Organidai quali proviene l'indicazione per la nomina stessa.
Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.
Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione nomina, fra i propri membri, un Vice Presidente.

Art. 13 Durata dei mandati dei membri del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione

IlPresidente e i membri del Consiglio di Indirizzo e di Programmazionedurano in carica sei anni e possono essere confermati per una solavolta.
I componenti del Consiglio il cui mandato sia scadutorimangono nel loro ufficio per gli affari correnti e per gli attiurgenti e indifferibili fintanto che non entrino in carica i rispettivisuccessori.
I membri nominati in surrogazione di coloro che vengonoa mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per ladurata residua del mandato dei loro predecessori.

Art. 14 Decadenza dei membri del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione

Ilcomponente il Consiglio deve dare immediata comunicazione delle causedi decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che loriguardano.
Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione verificaper i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delleincompatibilità o delle cause di sospensione e decadenza e assume,entro trenta giorni, i conseguenti provvedimenti.
La decadenza opera immediatamente a seguito di dichiarazione del Consiglio.
Ilcomponente del Consiglio decade altresì quando senza giustificatomotivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni delConsiglio stesso; in tal caso, il Consigliere non può essere rinominatoper un periodo di tre anni dalla data della dichiarazione delladecadenza.
Il Presidente della Fondazione prenderà l'iniziativa per la sua sostituzione.

Art. 15 Convocazione del Consiglio di Indirizzo
e di Programmazione

IlConsiglio di Indirizzo e di Programmazione si riunisce almeno una voltaal trimestre ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nefacciano richiesta per iscritto, su specifici argomenti, almeno tresuoi membri o sia richiesto dal Collegio dei Sindaci.
L'avviso diconvocazione, disposto dal Presidente della Fondazione o da chi ne fale veci, deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare e, salvo icasi di urgenza, deve essere spedito per raccomandata o per telegramma,telex o telefax, almeno tre giorni prima della data stabilita per lariunione, al domicilio dei singoli membri del Consiglio di Indirizzo edi Programmazione e di quanti hanno titolo per prendervi parte.
Art. 16 Riunioni del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione
Leadunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza oimpedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimentoanche di questo, le adunanze sono presiedute dal Consigliere anziano.
Siintende per Consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo edininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, ilpiù anziano di età.
Per la validità delle riunioni del Consiglio diIndirizzo e di Programmazione è richiesta la presenza della maggioranzadei componenti in carica.
Per la validità delle deliberazioni, salvodiversa previsione del presente statuto, è richiesta la maggioranzaassoluta dei voti dei presenti.
Per le votazioni si procede a voto palese.
Il Presidente, in quanto presiede anche il Consiglio di Attuazione e Amministrazione, non vota nell’Organo di Indirizzo.
Fattesalve le maggioranze qualificate previste dal presente statuto, esempre che la seduta non sia presieduta dal Presidente, che non havoto, nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chipresiede la riunione, mentre nelle votazioni a scrutinio segreto laproposta che non avrà ottenuto il voto favorevole di oltre la metà deipresenti si intenderà respinta.
Alle riunioni partecipano, senzavoto deliberativo, i Sindaci e il Segretario Generale o, in mancanza diquesto, chi lo sostituisce, il quale redige il verbale e lo sottoscriveassieme al Presidente della seduta.
Alle riunioni possono esserechiamati a partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consigliodi Attuazione e Amministrazione nonché terzi che, di volta in volta, ilPresidente ritenga opportuno invitare.
Le copie e gli estratti delverbale sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscrittadal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario Generale o dachi ne fa le veci.
Il verbale di ogni adunanza del Consiglio diIndirizzo e di Programmazione deve essere trasmesso, al più presto, dalSegretario Generale o da chi ne fa le veci al Consiglio di Attuazione eAmministrazione affinché prenda atto dei contenuti e dia esecuzionealle direttive impartite.

Art. 17 Compiti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione

Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione:
a)provvede alla determinazione delle priorità e degli obiettivi dellaFondazione con metodo programmatico e con valenza anche pluriannuale, ealla verifica dei risultati;
b) segnala al Consiglio di Attuazione eAmministrazione i provvedimenti di cui ritenga opportuna l'adozione aifini del migliore perseguimento degli scopi della Fondazione e delcompimento delle sue attività;
c) sorveglia il funzionamento dellaFondazione ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali e delladifesa del valore del patrimonio della stessa.
Sono di esclusiva competenza del Consiglio le determinazioni concernenti:
1.la nomina, tra i propri membri, del Presidente della Fondazione e delVice Presidente del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione per lequali è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta deiConsiglieri in carica;
2. l’approvazione e la modifica dello statutoe dei regolamenti interni, da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti inmateria e con la maggioranza di due terzi, arrotondata all'unitàsuperiore, dei componenti in carica;
3. l’approvazione e la modifica del regolamento operativo per l'attività erogatrice istituzionale;
4. la nomina e la revoca dei componenti gli Organi di Attuazione e Amministrazione e di Controllo;
5. l’esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli Organi della Fondazione;
6.la costituzione di Commissioni tecniche e scientifiche consultive, siaoccasionali sia permanenti, e la nomina dei loro membri;
7.l’attribuzione di speciali incarichi, attinenti ai compiti e allefunzioni della Fondazione, specificamente motivati, sia a componentidel Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e di altri Organi dellaFondazione, sia a terzi;
8. l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
9. la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
10. l’istituzione di imprese strumentali;
11. eventuali trasformazioni e fusioni;
12.la determinazione delle indennità dei propri componenti e i compensidel Presidente, dei componenti il Consiglio di Attuazione eAmministrazione, dei componenti il Collegio dei Sindaci, nonché deicomponenti delle Commissioni eventualmente istituite; la determinazionedelle modalità per il rimborso, anche in forma forfetaria, delle spesespettanti ai predetti Organi.

Art. 18 Indennità

Aicomponenti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione spettano,oltre al rimborso delle spese, un'indennità e una medaglia di presenzaper la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dalConsiglio medesimo sentito il Collegio dei Sindaci.

Art. 19 Composizione e nomina dei membri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione

Imembri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione devono esserescelti tra persone di comprovata esperienza professionale in campogestionale, finanziario o nei settori di intervento della Fondazione.
IlConsiglio di Attuazione e Amministrazione è composto dal Presidente eda un numero di membri compreso tra due e sei, nominati dal Consigliodi Indirizzo e di Programmazione, previa determinazione del numero deimembri.
Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.
Il Consiglio nomina, fra i suoi membri, il Vice Presidente del Consiglio di Attuazione e Amministrazione.

Art. 20 Durata dei mandati dei membri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione

Imembri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione durano in caricaquattro anni e possono essere confermati per una sola volta.
Icomponenti del Consiglio, il cui mandato sia scaduto, rimangono nelloro ufficio per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti eindifferibili fintanto che non entrino in carica i rispettivisuccessori, ma comunque per non più di quarantacinque giorni decorrentidal giorno della scadenza del mandato medesimo, termine oltre il qualeopera la decadenza automatica dall'incarico.
I membri nominati insurrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni oaltre cause, restano in carica per la durata residua del mandato deiloro predecessori.

Art. 21 Decadenza dei membri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione

IlConsiglio di Attuazione e Amministrazione verifica per i propricomponenti e per il Segretario Generale la sussistenza dei requisiti,delle incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza eassume, entro trenta giorni, i provvedimenti conseguenti.
Ladecadenza opera immediatamente a seguito di dichiarazione del Consigliodi Attuazione e Amministrazione che assume, entro trenta giorni, iconseguenti provvedimenti.
Il componente il Consiglio deve dareimmediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e dellecause di incompatibilità che lo riguardano.
Il componente delConsiglio di Attuazione e Amministrazione decade altresì quando, senzagiustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alleriunioni del Consiglio stesso; in tal caso, il Consigliere non puòessere rinominato per un periodo di tre anni dalla data delladichiarazione della decadenza.
Il Presidente della Fondazione prenderà l'iniziativa per la sua sostituzione.

Art. 22 Convocazione del Consiglio di Attuazione
e Amministrazione

IlConsiglio di Attuazione e Amministrazione si riunisce di massima almenouna volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessarioo ne facciano richiesta per iscritto, su specifici argomenti, almenodue suoi membri o il Segretario Generale.
L'avviso di convocazione,disposto dal Presidente o da chi ne fa le veci, deve contenere l'elencodegli argomenti da trattare e, salvo i casi di urgenza, deve esserespedito per raccomandata o per telegramma, telex o telefax almeno tregiorni prima della data stabilita per la riunione, al domicilio deisingoli membri del Consiglio e di quanti hanno titolo per prenderviparte.

Art. 23 Riunioni del Consiglio di Attuazione e Amministrazione

Perla validità delle riunioni del Consiglio di Attuazione eAmministrazione è richiesta la presenza della maggioranza deicomponenti in carica.
Per la validità delle deliberazioni, salvodiversa previsione del presente statuto, è richiesta la maggioranzaassoluta dei voti dei presenti.
Per le votazioni si procede con voto palese.
Le votazioni relative a persone fisiche si effettuano per scheda segreta.
Leadunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza oimpedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimentoanche di questo, le adunanze sono presiedute dal Consigliere anziano.
Siintende Consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo eininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, ilpiù anziano di età.
Fatte salve le maggioranze qualificateeventualmente previste, nelle votazioni palesi, in caso di parità,prevale il voto di chi presiede la riunione, mentre nelle votazioni ascrutinio segreto la proposta che non avrà ottenuto il voto favorevoledi oltre la metà dei presenti si intenderà respinta.
Alle riunionipartecipano, senza diritto di voto, il Collegio dei Sindaci e ilSegretario Generale. Questi, o in sua mancanza o impedimento chi losostituisce, redige il verbale e lo sottoscrive assieme al Presidentedella seduta.
Le copie e gli estratti del verbale sono accertati conla dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente o da chi nefa le veci e dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci.
Quandoil Consiglio decide di riunirsi in seduta segreta, con riferimento adargomenti concernenti persone, funge da segretario il Consigliere cheverrà designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 24 Poteri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione

IlConsiglio di Attuazione e Amministrazione ha compiti di ordinaria estraordinaria amministrazione, questi ultimi con i limiti derivanti daipoteri attribuiti dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.
Inparticolare, spetta al Consiglio di Attuazione e Amministrazione dideliberare, oltre che sugli oggetti stabiliti dalla legge, su:
a) ladeterminazione delle erogazioni della Fondazione secondo le indicazioniprovenienti dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione;
b)l’acquisto, la vendita, la donazione e l'accettazione della donazionedi immobili, come anche l'acquisto e la cessione di azioni dellasocietà conferitaria e di partecipazioni, anche di controllo, adeccezione di quelle nelle imprese strumentali. Il testo della relativadeliberazione deve essere preventivamente comunicato al Consiglio diIndirizzo e di Programmazione affinché possa esprimere il proprioavviso. Quando, nei venti giorni successivi alla comunicazione, ilConsiglio di Indirizzo e di Programmazione manifesti il propriodissenso per contrasto dell'operazione considerata con i programmi egli obiettivi della Fondazione, non si potrà darvi corso;
c) icontratti che regolano il rapporto di lavoro del personale, come anchele assunzioni, le promozioni e le sanzioni disciplinari riguardanti ilpersonale. Le relative deliberazioni sono assunte su proposta delSegretario Generale;
d) la designazione o la nomina di persone acariche, di competenza della Fondazione, presso società o enti e lanomina di avvocati e professionisti in genere;
e) la nomina del Segretario Generale della Fondazione e la determinazione del suo compenso;
f)la gestione - sulla base degli indirizzi e delle direttive generalistabilite dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione - dei dirittiderivanti dalle partecipazioni detenute dalla Fondazione;
g)l’assunzione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni di cuiall'art. 11, comma 6, del Decreto Legislativo 18 novembre 1997, n. 472.Le determinazioni riguardanti i componenti degli Organi dellaFondazione sono assunte previo parere del Collegio dei Sindaci.
Il Consiglio predispone il bilancio di esercizio ai sensi del disposto del successivo art. 28.
Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Presidente e anche a singoli amministratori stabilendo i limiti della delega.
Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.

Art. 25 Presidente della Fondazione

IlPresidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio diIndirizzo e di Programmazione e il Consiglio di Attuazione eAmministrazione.
Il Presidente dura in carica sei anni e può essere riconfermato per una sola volta.
Ha la rappresentanza legale della Fondazione.
Svolgecompiti di impulso e di coordinamento dell'attività nelle materie dicompetenza del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e delConsiglio di Attuazione e Amministrazione.
Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Attuazione e Amministrazione.
Insituazioni di grave urgenza, assumendosene la responsabilità e sentitoil Segretario Generale, il Presidente può adottare tutti iprovvedimenti ritenuti necessari sugli oggetti di competenza delConsiglio di Attuazione e Amministrazione.
I predetti provvedimentie atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio diAttuazione e Amministrazione nella prima riunione successiva.
Quandosi tratti di determinazioni per le quali è previsto il parere, l'avvisoo la proposta di un altro Organo della Fondazione, dovrà essere fattasollecita relazione anche a questo.
In caso di assenza o impedimentodel Presidente, ne adempie le funzioni, a seconda dei casi, il VicePresidente del Consiglio di Attuazione e Amministrazione o il VicePresidente del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione. In caso diassenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono attribuite, aseconda dei casi, dal Consigliere anziano di ciascuno dei due Organi.
Difronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisceprova dell'assenza o dell'impedimento dello stesso e di chi dovevanell'ordine sostituirlo.

Art. 26 Collegio dei Sindaci

L'Organodi Controllo è costituito da un Collegio composto da tre Sindaci con leattribuzioni stabilite dalla Legge 23 dicembre 1998 n. 461, dal DecretoLegislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive modificazioni eintegrazioni, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagliartt. 2403, 2405 e 2407 del Codice Civile.
I componenti il Collegio dei Sindaci sono nominati dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.
Essi devono avere i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.
Lapresidenza del Collegio dei Sindaci viene assunta dal sindaco che hamaggior anzianità di carica o, in caso di nomina contemporanea, dal piùanziano di età.
I Sindaci restano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.
ISindaci il cui mandato sia scaduto rimangono nel loro ufficio fintantoche non entrino in carica i rispettivi successori, ma comunque per nonpiù di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza delmandato medesimo, termine oltre il quale opera la decadenza automaticadall'incarico.
Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza assoluta.
Delle riunioni del Collegio va redatto un verbale, che deve essere firmato dagli intervenuti.
ISindaci intervengono alle adunanze del Consiglio di Indirizzo e diProgrammazione e del Consiglio di Attuazione e Amministrazione.
IlSindaco che non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio deiSindaci o del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione o delConsiglio di Attuazione e Amministrazione senza motivo di legittimoimpedimento decade dall'ufficio.
Il Collegio dei Sindaci verificaper i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delleincompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza e assume,entro trenta giorni, i provvedimenti conseguenti.
In ogni caso incui è prevista, la decadenza è pronunciata dal Collegio dei Sindaci,che deve sollecitamente provvedere alla sostituzione del Sindacodecaduto.
Il Sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato per un periodo di tre anni.
Inmateria di incompatibilità e di obbligazioni dei Sindaci nei confrontidella Fondazione si applicano le disposizioni di legge e del presentestatuto.
Il Collegio dei Sindaci può delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Art. 27 Segretario Generale

IlSegretario Generale è nominato dal Consiglio di Attuazione eAmministrazione tra persone di elevata qualificazione professionale concompetenza specifica nel campo gestionale e amministrativo dellaFondazione e in possesso di titoli professionali e comprovateesperienze attinenti alla carica.
Il Segretario Generale è il capodegli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale perlo svolgimento delle sue attribuzioni.
Egli partecipa alleriunioni del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e del Consigliodi Attuazione e Amministrazione con funzioni consultive, propositive edi collegamento tra i due Organi, redige i verbali e può far inserire averbale le proprie dichiarazioni.
Provvede ad istruire e a proporregli atti per le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e diProgrammazione e del Consiglio di Attuazione e Amministrazione; disponeper l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e diProgrammazione e del Consiglio di Attuazione e Amministrazione nonchéper quelle adottate dal Presidente in via d'urgenza; è responsabiledella trasmissione al Consiglio di Attuazione e Amministrazione delledirettive impartite dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.
Proponele assunzioni, le promozioni, le nomine con promozione, il trattamentoeconomico e normativo del personale dipendente nonché tutti gli altriprovvedimenti riguardanti il personale medesimo.
Provvede direttamente all'assegnazione di incarichi e della sede al personale.
Firmala corrispondenza, gli atti e i documenti che non implicano larappresentanza legale della Fondazione, le girate e i mandati emessidalle Amministrazioni pubbliche e private.
Inoltre, compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio di Attuazione e Amministrazione.
Incaso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie lefunzioni il Vice Segretario Generale ovvero, in caso di assenza oimpedimento anche di questi, il dipendente della Fondazione o di unasocietà partecipata all'uopo incaricato dal Consiglio di Attuazione eAmministrazione.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce ilSegretario Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimentodi questi.
Le funzioni di Segretario Generale e i compiti delrestante personale possono essere affidati a dipendenti distaccati dasocietà partecipate dalla Fondazione.
Non può ricoprire la carica di Segretario Generale il Direttore Generale della società bancaria conferitaria
AlSegretario Generale si applicano pure le norme relative ai requisiti diesperienza e onorabilità, incompatibilità e decadenza di cui alprecedente art. 10.
Al Segretario Generale spetta, oltre al rimborsodelle spese, il compenso stabilito dal Consiglio di Attuazione eAmministrazione, sentito il Collegio dei Sindaci.

Bilanci

Art. 28 Durata dell'esercizio e scadenza dei bilanci

Il bilancio della Fondazione è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del Codice Civile.
LaFondazione tiene i libri e le scritture contabili, redige il bilanciodi esercizio e la relazione sulla gestione anche con riferimento allesingole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione sullagestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi socialiperseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando irisultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
Perla tenuta dei libri e delle scritture contabili si osservano, in quantoapplicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del CodiceCivile.
La Fondazione può imputare direttamente al patrimonio nettole plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione,relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria. Leperdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché leminusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate alconto economico, non rilevano ai fini della determinazione del redditoda destinare alle attività istituzionali previste da statuto.
Saràapplicato il regolamento dell'Autorità di Vigilanza per la redazione ele forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione inconformità con la natura di organismi senza fini di lucro in modo darendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziaridell'attività svolta dalla Fondazione e da fornire una corretta edesauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonioal fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degliobiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti perottenerne una adeguata redditività.
La Fondazione predispone contabilità separate con riguardo alle imprese dalla stessa esercitate ai sensi del presente statuto.
L'istituzione di tali imprese è disposta dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione della Fondazione.
Essetengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal Codice Civileper le imprese soggette all'obbligo di iscrizione al Registro.
L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Entroil mese di ottobre di ciascun anno, il Consiglio di Attuazione eAmministrazione predispone il "Documento programmatico previsionale"dell'attività relativa all'esercizio successivo e lo trasmette perl'approvazione al Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e, entroquindici giorni dall'approvazione, all'Autorità di Vigilanza.
Aquest'ultima devono essere trasmesse per la relativa approvazione anchele variazioni di preventivo che intervengano nel corso dell'esercizio.
Entrotre mesi dal termine dell'esercizio, sentita la relazione del Collegiodei Sindaci sul rendiconto del Segretario Generale, il Consiglio diAttuazione e Amministrazione predispone ed il Consiglio di Indirizzo edi Programmazione approva il bilancio dell'esercizio chiuso il 31dicembre, unitamente alla propria relazione e alla proposta disistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, e lo trasmette,entro dieci giorni, all'Autorità di Vigilanza.
Il bilancio, dopol'approvazione, resta nella Segreteria della Fondazione a disposizionedi chi voglia prenderne conoscenza per trenta giorni.

Vigilanza

Art. 29 Vigilanza

LaFondazione è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità di Vigilanza aisensi della Legge 23 dicembre 1998 n. 461 e del Decreto Legislativo 17maggio 1999 n. 153.

Liquidazione ed estinzione

Art. 30 Liquidazione, trasformazione, fusione, scioglimento

La liquidazione della Fondazione è disposta, con decreto dell'Autorità di Vigilanza, quando:
a) la Fondazione si trovi nell'impossibilità di perseguire i propri scopi;
b) si siano verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
c)risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero graviviolazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarieche regolano l'attività della Fondazione;
d) sussistano altre cause eventualmente previste dalla legge.
L'Autorità di Vigilanza, nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o più liquidatori e un comitato di sorveglianza.
Laprocedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titoloII, capo II del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
Quandoricorrano particolari ragioni di interesse generale, il decretodell'Autorità di Vigilanza di cui al comma 1 può stabilire che ilprocedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui altitolo V del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Oltre ad essereliquidata per i motivi sopra richiamati, la Fondazione, con decisionedel Consiglio di Indirizzo e di Programmazione ai sensi dello statuto econ l'approvazione dell'Autorità di Vigilanza, può essere sciolta otrasformata, fusa o comunque fatta confluire, anche previoscioglimento, in un'altra Fondazione, per conseguire più efficacementescopi riconducibili alle finalità istituzionali.
In caso didefinitiva liquidazione della Fondazione, il patrimonio nettoresiduante dopo soddisfatte tutte le obbligazioni è devoluto ad altrefondazioni, assicurando ove possibile la continuità degli interventinel territorio e nei settori interessati dalla fondazione posta inliquidazione.

Norme transitorie

Art. 1 Rinnovazione degli Organi

Ilnuovo statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione dello stessoda parte dell'Autorità di Vigilanza, o, in mancanza, il giornosuccessivo alla scadenza del termine dei sessanta giorni ai sensidell'articolo 10, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 17maggio 1999 n. 153.
Il Consiglio di Amministrazione e il Presidentein carica alla data dell'entrata in vigore del nuovo statutoprovvedono, secondo quanto stabilito nei successivi commi, agliadempimenti relativi alla costituzione del Consiglio di Indirizzo e diProgrammazione.
Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e ilCollegio dei Sindaci in carica continuano a svolgere le rispettivefunzioni fino all'insediamento degli Organi destinati a sostituirli,per assicurare la gestione e l'ordinaria amministrazione dellaFondazione e provvedere agli adempimenti obbligatori per legge e perdisposizione dell'Autorità di Vigilanza.
Al fine di dar corso allenomine nel Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, il Presidente,entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto, provvede arichiedere le designazioni ai soggetti indicati all'art. 12, terzocomma.
Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente provvedonoalle nomine dei componenti il Consiglio di Indirizzo e diProgrammazione secondo le disposizioni di cui all'art. 12.
Una voltaprovveduto alla cooptazione dei tre membri di cui al quinto commadell'art. 12, il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione s'intendecostituito purché il numero complessivo dei componenti sia almeno disei.
Il Presidente convoca allora senza indugio la riunione perl'insediamento del nuovo Organo e la nomina del Presidente dellaFondazione.
Entro quindici giorni dal suo insediamento, il Consigliodi Indirizzo e di Programmazione provvede alla nomina del VicePresidente, dei membri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione,del Presidente e dei membri del Collegio dei Sindaci.
Al finedell'applicazione delle disposizioni in materia di rieleggibilità, siconsiderano solo le nomine effettuate dopo l'entrata in vigore delpresente statuto.

Art. 2 Autorità di Vigilanza

Finoall'entrata in vigore della nuova disciplina dell'Autorità di Controllosulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro I del CodiceCivile, ed anche successivamente, finché la Fondazione resterà titolaredi partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in societàbancarie ovvero concorrerà al controllo diretto o indiretto di dettesocietà attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi diqualunque tipo, la Vigilanza sulla Fondazione è esercitata secondoquanto previsto nell'art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo 17maggio 1999, n. 153.

Art. 3 Pubblicità dello Statuto

Ilpresente statuto, ed ogni successiva sua integrazione e modificazione,resta nella Segreteria della Fondazione a disposizione di chi vogliaprenderne conoscenza per trenta giorni dalla data di pubblicazionedella notizia su almeno due quotidiani.Treviso, 15 novembre 2000