Statuto

Statuto della Fondazione Cassamarca

 

Testo approvato dal MEF il 29 luglio 2021

 

Denominazione, Scopo, Operatività, Partecipazioni, Patrimonio

 

Art. 1 – Natura, origine e sede

 

1. La “FONDAZIONE CASSAMARCA”, di seguito chiamata anche Fondazione, è una persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, che opera secondo principi di trasparenza e moralità; è sottoposta al controllo dell’Autorità di Vigilanza ed è regolata dal Codice Civile, dalla disciplina legislativa sugli enti conferenti, dal presente statuto, definito in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall’ACRI, Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa, nonché dal Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ACRI il 22 aprile 2015, di seguito “Protocollo d’intesa”.

 

2. La Fondazione ha la sua sede in Treviso e ha durata illimitata.

 

3. La Fondazione può partecipare a organismi consortili, nazionali e internazionali.

 

Art. 2 – Scopo

 

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nei settori ammessi della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della sanità, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, delle attività culturali in Italia e all’estero anche riferite agli italiani nel mondo, dell’immigrazione, mantenendo altresì le finalità originarie di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli, di contributo allo sviluppo sociale del proprio territorio di origine.

 

2. Essa persegue i propri scopi liberamente, in base a scelte del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, con gli strumenti consentiti dalla sua natura giuridica, attraverso la definizione di programmi e progetti di intervento, anche pluriannuali, da realizzare sia direttamente, con la valorizzazione del proprio patrimonio, sia con la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, interessati, tenendo conto opportunamente delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio.

 

3. Nell’ambito dei settori ammessi, ogni triennio il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, secondo le modalità stabilite dalla legge, sceglie, in numero non superiore a cinque, i settori rilevanti in cui operare in via prevalente.

 

4. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all’Autorità di Vigilanza e sul sito Internet della Fondazione.

 

5. L’attività della Fondazione, diretta al perseguimento degli scopi statutari, è disciplinata da appositi regolamenti approvati dall’Organo di Indirizzo e di Programmazione su  proposta  del  Consiglio di  Attuazione e Amministrazione. I regolamenti danno piena attuazione ai contenuti del Protocollo d’intesa e disciplinano le modalità dell’informazione, che deve essere completa e facilmente accessibile sull’attività della Fondazione, al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate.

 

Art. 3 – Operazioni

 

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

 

2. Degli impieghi del patrimonio e della relativa redditività è data separata e specifica evidenza nel bilancio.

 

3. La Fondazione, nell’amministrare il patrimonio, osserva criteri prudenziali di rischio in modo da conservarne il valore e ottenerne una redditività adeguata, assicurando il collegamento con le proprie finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.
Essa agisce secondo criteri di economicità, definisce le politiche di investimento e sceglie gli strumenti di impiego sulla base di un’adeguata pianificazione strategica, e gestisce il patrimonio nel rispetto di procedure stabilite da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 1, commi 5 e 6, 3 e 4 del Protocollo d’intesa, approvato dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione su proposta del Consiglio di Attuazione e Amministrazione.

 

4. Tra i criteri adottati nelle politiche di investimento, ai fini della diversificazione del rischio, la Fondazione evita di impiegare il proprio patrimonio, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al fair value esposizioni e componenti dell’attivo patrimoniale. Nell’esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

 

5. La Fondazione può investire il proprio patrimonio in attività che non producono una redditività adeguata nei casi previsti dall’art. 7, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

 

6. La Fondazione può effettuare investimenti in beni immobili diversi da quelli strumentali nei limiti di legge.

 

7. La Fondazione svolge la propria attività libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possono limitare l’autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo conto delle istanze e dei bisogni del territorio.

 

8. La Fondazione può esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari nei settori rilevanti.

 

9. Alla Fondazione non è consentito l’esercizio di funzioni creditizie. È esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o comunque di sovvenzione, diretta o indiretta, a enti con fini di lucro in favore di imprese, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero, le imprese sociali e le cooperative sociali.

 

10. La Fondazione può acquisire dalla società bancaria conferitaria beni o partecipazioni, di natura non strumentale, ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153, ricevuti per effetto dei conferimenti, attraverso operazioni di scissione o retrocessione. In particolare, la retrocessione può effettuarsi mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di fondi immobiliari, secondo le disposizioni del predetto decreto.

 

11. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione. Essa può, in tutto o in parte, essere affidata all’esterno. In tal caso si farà ricorso a intermediari abilitati ai sensi dell’art. 58 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998.

 

12. L’affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all’esclusivo interesse della Fondazione e ha luogo sulla base dei criteri stabiliti preventivamente dall’Organo di Indirizzo.

 

13. La Fondazione verifica regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive ove necessario.

 

Art. 4 – Partecipazioni

 

1. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo – ai sensi dell’art. 2359, comma 1 e 2, del Codice Civile – solamente in enti e società che abbiano per oggetto l’esercizio esclusivo di imprese strumentali ai fini statutari nei settori rilevanti di cui all’art. 2 del presente statuto.

 

2. La Fondazione può, invece, mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali.

 

3. La Fondazione, nell’esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

 

4. La Fondazione trasmette all’Autorità di Vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l’esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall’art. 25, comma 3-bis, del medesimo decreto. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l’attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all’art. 6, comma 2, del richiamato Decreto Legislativo n. 153/99.

 

Art. 5 – Patrimonio

 

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

 

a) dal valore dei cespiti mobiliari e immobiliari esistenti alla data di approvazione del presente statuto;

 

b) dalle partecipazioni nelle società aventi ad oggetto le imprese strumentali di cui all’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

 

c) da contributi, conferimenti e altre liberalità, che pervengano alla Fondazione, a qualsiasi titolo, esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio per volontà del testatore, del donante o dell’assegnante, nonché per assegnazione a tale scopo da parte dello Stato o di altri enti pubblici;

 

d) da plusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, che possono essere imputate direttamente a patrimonio con deliberazione del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.

 

2. Compongono altresì il patrimonio della Fondazione le altre attività nonché le passività comunque risultanti dal bilancio e gli incrementi derivanti da:

 

a) la riserva obbligatoria di cui all’art. 8, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153, nella misura stabilita dall’Autorità di Vigilanza;

 

b) altri fondi di riserva costituiti per specifiche finalità, con preventiva autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza, che devono essere motivate, di carattere eccezionale e non pregiudizievoli degli interessi contemplati nello statuto.

 

Art. 6 – Mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali

 

1. La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

 

a) il reddito formato dai proventi e dalle rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratti le spese di funzionamento e gli accantonamenti a riserva di qualunque specie;

 

b) le liberalità, i contributi, i conferimenti non destinati ad incremento del patrimonio;

 

c) gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti;

 

d) i proventi derivanti dall’esercizio, con contabilità separata, di imprese strumentali ai fini statutari, nonché le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ancorché non distribuiti.

 

Art. 7 – Destinazione del reddito

 

1. La Fondazione destina il proprio reddito per:

 

a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e all’attività svolta;

b) oneri fiscali;

 

c) riserva obbligatoria, nella misura non inferiore a quella determinata dall’Autorità di Vigilanza;

 

d) i settori rilevanti, in misura di almeno il 50% del reddito residuo o, se maggiore, dell’ammontare minimo di reddito stabilito dall’Autorità di Vigilanza;

 

e) reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall’Autorità di Vigilanza;

 

f) attività di cui all’art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e relative disposizioni attuative nonché erogazioni previste da specifiche norme di legge; g) altri fini statutari.

 

2. La Fondazione non distribuisce né assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche, ai componenti gli Organi della Fondazione e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti.

 

3. L’investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall’art. 7, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 153/99. Tali investimenti trovano pertanto copertura, nel passivo di bilancio, nei Fondi per l’attività di istituto, attraverso l’iscrizione di una voce equivalente tra gli Altri Fondi.

 

Alla Nota integrativa al bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo a detta copertura.

 

Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione può disporre la costituzione di un fondo di stabilizzazione delle erogazioni con l’intento di assicurare, per quanto possibile, un flusso durevole di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare la volatilità dei mercati.

 

Art. 8 – Limiti all’indebitamento e uso di strumenti finanziari derivati

 

1. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non ricorre all’indebitamento, salvo che per fronteggiare limitate e temporanee esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data e ammontare. In ogni caso, l’esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l’ultimo bilancio approvato.

 

2. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura, secondo l’accezione del Protocollo d’intesa, oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali e negli altri casi previsti dallo stesso Protocollo per gli investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio.
L’utilizzo di tali contratti e strumenti è disciplinato nel Regolamento sulla gestione del Patrimonio previsto all’art. 3, comma 3, del presente statuto, nei limiti e con le modalità previste dall’art. 4, commi 2 e 3, del Protocollo d’intesa.

 

Nella Nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell’esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell’ambito della gestione di portafogli.
Organi
Art. 9 – Organi

 

1. Sono Organi della Fondazione:

 

• il Presidente della Fondazione;

 

• il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione;

 

• il Consiglio di Attuazione e Amministrazione;

 

• il Collegio dei Sindaci.

 

2. I componenti gli Organi concorrono, nei limiti delle rispettive competenze, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione in conformità alle disposizioni statutarie.

 

3. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti degli Organi, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione su proposta del Consiglio di Attuazione e Amministrazione. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli Organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure ispirate a criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità nel rispetto della legge e del presente statuto.

 

Art.10 – Requisiti di esperienza, onorabilità e professionalità e cause di incompatibilità dei componenti gli Organi della Fondazione

 

1. I membri degli Organi della Fondazione debbono essere scelti tra cittadini di specchiata probità, che godano dei diritti civili e politici, e che, risultando in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza e dei requisiti specificamente e rispettivamente stabiliti agli articoli 12, primo comma, 19 e 26 per gli Organi considerati, siano idonei a svolgere i compiti propri dell’Organo di appartenenza.

 

Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità idonee ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell’ambito territoriale previsti dallo statuto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

 

2. Non possono essere nominati negli Organi della Fondazione o, se nominati, decadono dalla carica:

 

a) coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile ovvero abbiano ricoperto cariche di amministrazione o direzione di imprese che, nel precedente quinquennio, siano state dichiarate fallite o sottoposte ad amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa ovvero a procedure equiparate;

 

b) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

 

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

 

i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

 

ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

 

iii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica, nonché per un qualunque altro delitto non colposo;

 

d) coloro che sono stati condannati a una delle pene indicate nella lettera c), con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;

 

e) i membri del Governo e dei Parlamenti nazionale ed europeo, i Presidenti e i membri delle Giunte e dei Consigli regionali, i Presidenti e i membri delle Giunte e dei Consigli provinciali, i Sindaci e i membri delle Giunte e dei Consigli comunali, il Presidente e i componenti del Consiglio circoscrizionale, il Presidente e i membri della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell’anno precedente;

 

f) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere; i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell’anno precedente;

 

g) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito o di movimento politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell’anno precedente;

 

h) coloro che siano candidati alle elezioni per una delle cariche di cui ai commi e), f), g), nonché coloro che sono stati candidati alle predette elezioni se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione della relativa campagna elettorale;

 

i) i dipendenti in servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Regione Veneto, della Provincia di Treviso, del Comune di Treviso, del Comune di Castelfranco Veneto e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell’anno precedente;

 

j) coloro che hanno funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo o rapporti di dipendenza o rapporti di collaborazione anche a tempo determinato – fatta eccezione per incarichi di carattere professionale – nei soggetti cui il presente statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, fatta eccezione per i docenti universitari a condizione che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università;

 

k) il direttore generale, l’amministratore delegato e i dipendenti in servizio della società bancaria conferitaria nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell’anno precedente;

 

l) il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell’anno precedente;

 

m) coloro che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione presso la società bancaria conferitaria, sue controllate o partecipate, o presso società concorrenti della società bancaria conferitaria o presso società concorrenti del suo gruppo;

 

n) chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico.

 

3. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l’esercizio della carica e nell’anno successivo alla sua cessazione, per l’assunzione di incarichi di cui al presente comma 2, lettera e), g), h), negli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione. Nel caso in cui chi sottoscrive l’impegno decida di candidarsi dopo la nomina a componente uno degli Organi di Fondazione, egli decadrà dall’incarico ricoperto in Fondazione.

 

4. Non possono far parte degli Organi della Fondazione:

 

• i dipendenti in servizio della Fondazione ovvero di società ed enti controllati dalla Fondazione;

 

• il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti della Fondazione, dei membri degli Organi amministrativi e di controllo della Fondazione stessa, della società bancaria conferitaria e delle società da quest’ultima controllate.

 

5. Non possono far parte degli Organi della Fondazione coloro che ricoprano cariche negli organi statutari o che esercitino funzioni di direzione di altre Fondazioni di origine bancaria.

 

6. Ai fini di sottolineare la diversità delle funzioni, nessun componente di un organo può far parte di uno degli altri organi, fatta salva la funzione unitaria della presenza del Presidente il quale presiede sia il Consiglio di Indirizzo e Programmazione sia il Consiglio di Attuazione e Amministrazione. Il componente di un organo che assuma la carica in un altro organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

 

7. In sede di nomina, l’Organo di Indirizzo e di Programmazione opera affinché nella sua composizione si pervenga ad un’adeguata presenza di genere.

 

Art. 11 – Situazioni di conflitto di interesse; cause di sospensione e obblighi conseguenti

 

1. Nel caso in cui uno dei Componenti degli Organi si trovi in una situazione di conflitto con l’interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all’Organo di appartenenza e al Collegio dei Sindaci e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

 

2. Se il conflitto di interessi non è limitato ad un singolo specifico atto, il Componente è sospeso dalla carica. Se il conflitto di interessi è permanente, il Componente decade. La mancata comunicazione accertata dall’Organo di appartenenza comporta decadenza.

 

3. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di Componente gli Organi:

 

• la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 10, comma 2, lett. c) e d);

 

• l’applicazione su richiesta delle Parti di una delle pene di cui al medesimo art. 10, comma 2, lett. c) e d), con sentenza non definitiva;

 

• l’applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’art. 67, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

 

• l’applicazione di misure cautelari personali.

 

Il Componente dell’Organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale.

 

4. L’Organo di Indirizzo e di Programmazione, in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

 

Art. 12 – Composizione e nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione

 

1. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione è composto di nove Consiglieri scelti tra persone che si siano distinte nel campo imprenditoriale ed economico, nelle attività amministrative, nell’espletamento di funzioni pubbliche, nelle libere professioni, o di cui sia riconosciuto l’elevato livello culturale e scientifico.

 

2. I requisiti di cui al precedente comma devono risultare da un curriculum, che dovrà accompagnare ciascuna designazione effettuata ai sensi dei successivi commi.

 

3. Nella nomina dei componenti l’Organo di Indirizzo e di Programmazione, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell’Organo adeguato alle finalità perseguite.

 

4. L’Organo di Indirizzo e di Programmazione definisce con apposito regolamento le procedure e i requisiti di professionalità per la nomina dei componenti gli Organi, comprese le procedure relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità e definisce le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

 

5. Sette Consiglieri sono scelti sulla base delle designazioni formulate secondo quanto disposto nel comma seguente e attenendosi alle indicazioni di cui al comma 1:

 

• dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Treviso;

 

• dal Sindaco del Comune di Treviso;

 

• dal Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto;

 

• dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno

 

• dal Rettore dell’Università degli Studi di Padova;

 

• dal Rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia;

 

• dal Presidente dell’Associazione Comuni della Marca Trevigina.

 

6. La nomina di ciascun Consigliere è fatta dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione uscente su una terna espressa da ciascuno dei predetti Organi e comunicata al Consiglio di Indirizzo e di Programmazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, previo riscontro del possesso dei requisiti di cui al comma 1.

 

7. Il Consiglio uscente provvede anche alla cooptazione di altri due membri del Consiglio Indirizzo e di Programmazione, su indicazione del Presidente della Fondazione, scegliendo tra personalità di chiara e indiscussa fama rispettando un criterio selettivo idoneo ad individuare soggetti di esperienza e professionalità funzionali ad assicurare la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell’ambito territoriale indicati in statuto, nonché di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

 

8. Nella formazione delle terne di candidati, i soggetti designanti adottano un criterio che assicuri la presenza di entrambi i generi.

 

9. Il Presidente della Fondazione, almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza, invia la segnalazione di scadenza del rispettivo Consigliere ai soggetti cui compete la formulazione di una terna. Questi ultimi debbono provvedere a far pervenire la comunicazione di cui al comma 6 entro quarantacinque giorni dal ricevimento della segnalazione di scadenza del rispettivo Consigliere da parte del Presidente della Fondazione.

 

10. Qualora uno dei soggetti di cui al comma 5 non provveda entro i termini previsti dal presente statuto, ovvero vi provveda in modo incompleto, la Fondazione richiede quanto prima l’integrazione. Quando questa non sia ritualmente eseguita e comunicata alla Fondazione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta della Fondazione stessa, la nomina relativa verrà effettuata dal Prefetto di Treviso entro i successivi quindici giorni. Quando anche questa non sia ritualmente eseguita e comunicata alla Fondazione entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta della Fondazione stessa, la nomina relativa verrà effettuata direttamente dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione entro i successivi quindici giorni.

 

11. Quando si verifichi la necessità di ulteriori cooptazioni, il potere sostitutivo, per quelle successive alla prima, sarà esercitato dal Prefetto di Treviso.

 

12. Le nomine non comportano rappresentanza nell’Organo amministrativo della Fondazione delle istituzioni dalle quali proviene l’indicazione per la nomina stessa.

 

13. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.

 

14. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione nomina, fra i propri membri, un Vice Presidente.

 

Art. 13 – Durata dei mandati dei membri del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione

 

1. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. I membri del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione durano in carica sei anni e possono essere confermati per una sola volta. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivamente può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente.

 

2. I componenti del Consiglio il cui mandato sia scaduto rimangono nel loro ufficio per gli affari correnti e per gli atti urgenti e indifferibili fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

 

3. I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.

 

4. Ai fini del computo dei due mandati consecutivi esercitabili, indipendentemente dall’organo in cui sono stati svolti, si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

 

5. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, periodicamente, verifica che i soggetti designanti continuino ad essere rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all’attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della Fondazione. Il regolamento previsto dall’art. 12, comma 4, determina i criteri generali, le modalità di convocazione e verbalizzazione; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Il verbale degli incontri è sottoposto al Consiglio di Indirizzo e di Programmazione per una motivata valutazione sulla permanente rappresentatività della composizione del Consiglio medesimo. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche sul sito della Fondazione.

 

Art. 14 – Decadenza dei membri del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione

 

1. Il componente il Consiglio deve dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

 

2. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e decadenza e assume, entro trenta giorni, i conseguenti provvedimenti.

 

3. La decadenza opera immediatamente a seguito di dichiarazione del Consiglio.

 

4. Il componente del Consiglio decade altresì quando senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso; in tal caso, il Consigliere non può essere rinominato per un periodo di tre anni dalla data della dichiarazione della decadenza.

 

5. Il Presidente della Fondazione prenderà l’iniziativa per la sua sostituzione.

 

Art. 15 – Convocazione del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione

 

1. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione si riunisce almeno una volta al trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto, su specifici argomenti, almeno tre suoi membri o sia richiesto dal Collegio dei Sindaci.

 

2. L’avviso di convocazione, disposto dal Presidente della Fondazione o da chi ne fa le veci, deve contenere l’elenco degli argomenti da trattare e, salvo i casi di urgenza, deve essere spedito per raccomandata o per telegramma, telefax, posta elettronica certificata o strumenti di natura telematica che ne attestino la ricezione, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione, al domicilio dei singoli membri del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e di quanti hanno titolo per prendervi parte.

 

Art. 16 – Riunioni del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione

 

1. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di questo, le adunanze sono presiedute dal Consigliere anziano.

 

2. Si intende per Consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

 

3. Per la validità delle riunioni del Consiglio  di Indirizzo e di Programmazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

 

4. Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

 

5. All’adozione delle deliberazioni che riguardano una società strumentale di Fondazione non può concorrere il Consigliere che sia anche amministratore della medesima.

 

6. Le riunioni possono aver luogo anche in videoconferenza. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario Generale.

 

7. Per le votazioni si procede a voto palese. Le votazioni relative a persone fisiche si effettuano per scheda segreta.

 

8. Quando il Consiglio decide di riunirsi in seduta segreta, con riferimento ad argomenti concernenti persone, funge da segretario il Consigliere che verrà designato da chi presiede l’adunanza.

 

9. Il Presidente, in quanto presiede anche il Consiglio di Attuazione e Amministrazione, non vota nell’Organo di Indirizzo.

 

10. Fatte salve le maggioranze qualificate previste dal presente statuto, e sempre che la seduta non sia presieduta dal Presidente, che non ha voto, nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione, mentre nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta che non avrà ottenuto il voto favorevole di oltre la metà dei presenti si intenderà respinta.

 

11. Alle riunioni partecipano, senza voto deliberativo, i Sindaci e il Segretario Generale o, in mancanza di questo, chi lo sostituisce, il quale redige il verbale e lo sottoscrive assieme al Presidente della seduta.

 

12. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione nonché terzi che, di volta in volta, il Presidente ritenga opportuno invitare.

 

13. Le copie e gli estratti del verbale sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci.

 

14. Il verbale di ogni adunanza del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione deve essere trasmesso, al più presto, dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci al Consiglio di Attuazione e Amministrazione affinché prenda atto dei contenuti e dia esecuzione alle direttive impartite.

 

Art. 17 – Compiti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione

 

1. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione:

 

a) provvede alla determinazione delle priorità e degli obiettivi della Fondazione con metodo programmatico e con valenza anche pluriannuale, e alla verifica dei risultati;

 

b) segnala al Consiglio di Attuazione e Amministrazione i provvedimenti di cui ritenga opportuna l’adozione ai fini del migliore perseguimento degli scopi della Fondazione e del compimento delle sue attività;

 

c) sorveglia il funzionamento della Fondazione ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

 

2. Sono di esclusiva competenza del Consiglio le determinazioni concernenti:

 

a) la nomina, tra i propri membri, del Presidente della Fondazione e del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica;

 

b) l’approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti interni, da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia e con la maggioranza di due terzi, arrotondata all’unità superiore, dei componenti in carica;

 

c) la nomina e la revoca dei componenti gli Organi di Attuazione e Amministrazione e di Controllo;

 

d) l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli Organi della Fondazione;

 

e) la costituzione di Commissioni tecniche e scientifiche consultive, sia occasionali sia permanenti, e la nomina dei loro membri. Qualora in dette Commissioni siano chiamati a far parte componenti gli Organi della Fondazione, l’incarico sarà precedentemente concordato e conferito con apposita delibera. La suddetta delibera dovrà – sentito il Collegio dei Sindaci – prevedere anche l’eventuale compenso, che riconoscerà esclusivamente trattamenti indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell’organo e alle spese sostenute, secondo quanto stabilito dall’art. 9, comma 4, del Protocollo d’Intesa

 

f) l’attribuzione di speciali incarichi, attinenti ai compiti e alle funzioni della Fondazione, specificamente motivati, sia a componenti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e di altri Organi della Fondazione, sia a terzi, sentito il Collegio dei Sindaci;

 

g) l’approvazione del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione;

 

h) l’approvazione del documento programmatico previsionale annuale relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e di intervento per l’esercizio successivo;

 

i) la determinazione di programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando, tra i settori ammessi, i settori rilevanti ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;

 

j) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

 

k) l’istituzione di imprese strumentali;

 

l) eventuali trasformazioni e fusioni;

 

m) la determinazione delle indennità dei propri componenti e dei compensi del Presidente, dei componenti il Consiglio di Attuazione e Amministrazione, dei componenti il Collegio dei Sindaci, nonché dei componenti delle Commissioni eventualmente istituite; la determinazione delle modalità per il rimborso, a fronte di idonea documentazione, delle spese spettanti ai predetti Organi.

 

Art. 18 – Indennità

 

1. Ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione spetta, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dal Consiglio medesimo sentito il Collegio dei Sindaci.

 

2. Ai componenti il Consiglio di Attuazione e Amministrazione e il Collegio dei Sindaci spettano, oltre al rimborso delle spese, un’indennità e una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione sentito il Collegio dei Sindaci.

 

3. L’entità delle indennità e dei compensi previsti per gli Organi viene determinata in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l’assenza di finalità lucrative, commisurata all’entità del patrimonio, delle erogazioni e agli oneri complessivi di gestione della Fondazione, secondo quanto previsto dall’art. 9, commi 3, 4 e 5 del Protocollo d’intesa, in funzione delle responsabilità e degli impegni associati ai relativi incarichi.

 

4. In ogni caso non potrà essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella medesima giornata anche in caso di partecipazione a più riunioni anche di diversi Organi.

 

Art. 19 – Composizione e nomina dei membri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione

 

1. I membri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza professionale in campo gestionale, finanziario o nei settori di intervento della Fondazione.

 

2. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di membri compreso tra due e sei, nominati dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, previa determinazione del numero dei membri e assicurando un’adeguata presenza di genere.

 

3. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.

 

4. Il Consiglio nomina, fra i suoi membri, il Vice Presidente del Consiglio di Attuazione e Amministrazione.

 

Art. 20 – Durata dei mandati dei membri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione

 

1. I membri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

 

2. I componenti del Consiglio, il cui mandato sia scaduto, rimangono nel loro ufficio per l’ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

 

3. I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.

 

4. Ai fini del computo dei due mandati consecutivi esercitabili, indipendentemente dall’organo in cui sono stati svolti, si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. Non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

 

Art. 21 – Decadenza dei membri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione

 

1. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione verifica per i propri componenti e per il Segretario Generale la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza e assume, entro trenta giorni, i provvedimenti conseguenti.

 

2. La decadenza opera immediatamente a seguito di dichiarazione del Consiglio di Attuazione e Amministrazione che assume, entro trenta giorni, i conseguenti provvedimenti.

 

3. Il componente il Consiglio deve dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

 

4. Il componente del Consiglio di Attuazione e Amministrazione decade altresì quando, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso; in tal caso, il Consigliere non può essere rinominato per un periodo di tre anni dalla data della dichiarazione della decadenza.

 

5. Il Presidente della Fondazione prenderà l’iniziativa per la sua sostituzione.

 

Art. 22 – Convocazione del Consiglio di Attuazione e Amministrazione

 

1. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione si riunisce di massima almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto, su specifici argomenti, almeno due suoi membri o il Segretario Generale.

 

2. L’avviso di convocazione, disposto dal Presidente o da chi ne fa le veci, deve contenere l’elenco degli argomenti da trattare e, salvo i casi di urgenza, deve essere spedito per raccomandata o per telegramma, telefax, posta elettronica certificata o strumenti di natura telematica che ne attestino la ricezione, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione, al domicilio dei singoli membri del Consiglio e di quanti hanno titolo per prendervi parte.

 

Art. 23 – Riunioni del Consiglio di Attuazione e Amministrazione

 

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Attuazione e Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

 

2. Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

 

3. Per le votazioni si procede con voto palese.

 

4. Le votazioni relative a persone fisiche si effettuano per scheda segreta.

 

5. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di questo, le adunanze sono presiedute dal Consigliere anziano.

 

6. Si intende Consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

 

7. Le riunioni possono aver luogo anche in videoconferenza. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario Generale.

 

8. Fatte salve le maggioranze qualificate eventualmente previste, nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione, mentre nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta che non avrà ottenuto il voto favorevole di oltre la metà dei presenti si intenderà respinta.

 

9. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Collegio dei Sindaci e il Segretario Generale. Questi, o in sua mancanza o impedimento chi lo sostituisce, redige il verbale e lo sottoscrive assieme al Presidente della seduta.

 

10. Le copie e gli estratti del verbale sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci.

 

11. Quando il Consiglio decide di riunirsi in seduta segreta, con riferimento ad argomenti concernenti persone, funge da segretario il Consigliere che verrà designato da chi presiede l’adunanza.

 

Art. 24 – Poteri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione

 

1. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione ha compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, questi ultimi con i limiti derivanti dai poteri attribuiti dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione. In particolare, spetta al Consiglio di Attuazione e Amministrazione di deliberare, oltre che sugli oggetti stabiliti dalla legge, su:

 

a) la determinazione delle erogazioni della Fondazione secondo le indicazioni provenienti dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione;

 

b) l’acquisto, la vendita, la donazione e l’accettazione della donazione di immobili, come anche l’acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e di partecipazioni, anche di controllo, ad eccezione di quelle nelle imprese strumentali. Il testo della relativa deliberazione deve essere preventivamente comunicato al Consiglio di Indirizzo e di Programmazione affinché possa esprimere il proprio avviso. Quando, nei venti giorni successivi alla comunicazione, il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione manifesti il proprio dissenso per contrasto dell’operazione considerata con i programmi e gli obiettivi della Fondazione, non si potrà darvi corso;

 

c) i contratti che regolano il rapporto di lavoro del personale, come anche le assunzioni, le promozioni e le sanzioni disciplinari riguardanti il personale. Le relative deliberazioni sono assunte su proposta del Segretario Generale;

 

d) la designazione o la nomina di persone a cariche, di competenza della Fondazione, presso società o enti e la nomina di avvocati e professionisti in genere;

 

e) la nomina del Segretario Generale della Fondazione e la determinazione del suo compenso;

 

f) la gestione – sulla base degli indirizzi e delle direttive generali stabilite dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione – dei diritti derivanti dalle partecipazioni detenute dalla Fondazione;

 

g) l’assunzione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni di cui all’art. 11, comma 6, del Decreto Legislativo 18 novembre 1997, n. 472. Le determinazioni riguardanti i componenti degli Organi della Fondazione sono assunte previo parere del Collegio dei Sindaci;

 

h) il regolamento interno degli uffici.

 

2. Il Consiglio predispone il bilancio di esercizio ai sensi del disposto dei successivi artt. 28, 29, 30.

 

3. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Presidente e anche a singoli amministratori stabilendo i limiti della delega.

 

4. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.

 

Art. 25 – Presidente della Fondazione

 

1. Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Attuazione e Amministrazione, convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione  e assicura il loro corretto ed efficace funzionamento.

 

2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta.

 

3. Ha la rappresentanza legale della Fondazione.

 

4. Svolge compiti di impulso e di coordinamento dell’attività nelle materie di competenza del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e del Consiglio di Attuazione e Amministrazione.

 

5. Vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Attuazione e Amministrazione.

 

6. In situazioni di grave urgenza, assumendosene la responsabilità e sentito il Segretario Generale, il Presidente può adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari sugli oggetti di competenza del Consiglio di Attuazione e Amministrazione.

 

7. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Attuazione e Amministrazione nella prima riunione successiva.

 

8. Quando si tratti di determinazioni per le quali è previsto il parere, l’avviso o la proposta di un altro Organo della Fondazione, dovrà essere fatta sollecita relazione anche a questo.

 

9. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni, a seconda dei casi, il Vice Presidente del Consiglio di Attuazione e Amministrazione o il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione. In caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono attribuite, a seconda dei casi, al Consigliere anziano di ciascuno dei due Organi.

 

10. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento dello stesso e di chi doveva nell’ordine sostituirlo.

 

Art. 26 – Collegio dei Sindaci

 

1. L’Organo di Controllo è costituito da un Collegio composto da tre Sindaci con le attribuzioni stabilite dalla Legge 23 dicembre 1998 n. 461, dal Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli artt. 2403, 2405 e 2407 del Codice Civile, inclusa la revisione legale dei conti di cui all’art. 2409 bis.

 

2. I componenti il Collegio dei Sindaci sono nominati dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, il quale assicura al suo interno un’adeguata presenza di genere.

 

3. Essi devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori legali.

 

4. La presidenza del Collegio dei Sindaci viene assunta dal sindaco che ha maggior anzianità di carica o, in caso di nomina contemporanea, dal più anziano di età.

 

5. I Sindaci restano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni. Ai fini del computo dei due mandati consecutivi esercitabili, indipendentemente dall’organo in cui sono stati svolti, si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. Non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

 

6. I Sindaci il cui mandato sia scaduto rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

 

7. Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza assoluta.

 

8. Delle riunioni del Collegio va redatto un verbale, che deve essere firmato dagli intervenuti.

 

9. I Sindaci intervengono alle adunanze del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e del Consiglio di Attuazione e Amministrazione.

 

10. Il Sindaco che non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio dei Sindaci o del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione o del Consiglio di Attuazione e Amministrazione senza motivo di legittimo impedimento decade dall’ufficio.

 

Il Sindaco decade inoltre dall’incarico nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

 

11. In ogni caso in cui è prevista, la decadenza è pronunciata dal Collegio dei Sindaci, che deve sollecitamente informare il Presidente della Fondazione affinché convochi il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione perché provveda alla sostituzione del Sindaco decaduto.

 

12. Il Sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato per un periodo di tre anni.

 

13. In materia di incompatibilità e di obbligazioni dei Sindaci nei confronti della Fondazione si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto.

 

14. Il Collegio dei Sindaci può delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l’uno dall’altro.

 

Art. 27 – Segretario Generale

 

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Attuazione e Amministrazione tra persone di elevata qualificazione professionale con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo della Fondazione e in possesso di titoli professionali e comprovate esperienze attinenti alla carica. Può essere scelto anche fra i dipendenti di Fondazione.

 

2. Il Segretario Generale è il capo degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni.

 

3. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e del Consiglio di Attuazione e Amministrazione con funzioni consultive, propositive e di collegamento tra i due Organi, redige i verbali e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

 

4. Provvede ad istruire e a proporre gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e del Consiglio di Attuazione e Amministrazione; dispone per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e del Consiglio di Attuazione e Amministrazione nonché per quelle adottate dal Presidente in via d’urgenza; è responsabile della trasmissione al Consiglio di Attuazione e Amministrazione delle direttive impartite dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.

 

5. Propone le assunzioni, le promozioni, le nomine con promozione, il trattamento economico e normativo del personale dipendente nonché tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

 

6. Provvede direttamente all’assegnazione di incarichi e della sede al personale.

 

7. Firma la corrispondenza, gli atti e i documenti che non implicano la rappresentanza legale della Fondazione, le girate e i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private. Inoltre, compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio di Attuazione e Amministrazione.

 

8. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il Vice Segretario Generale ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, il dipendente della Fondazione o di una società partecipata all’uopo incaricato dal Consiglio di Attuazione e Amministrazione. Il soggetto che lo sostituisce è sottoposto alle medesime incompatibilità

 

9. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento di questi.

 

10. Non può ricoprire la carica di Segretario Generale il Direttore Generale della società bancaria conferitaria.

 

11. Al Segretario Generale, e a colui che lo sostituisce ai sensi del precedente comma 8, si applicano pure le norme relative ai requisiti di esperienza e onorabilità, incompatibilità e decadenza di cui al precedente art. 10, con eccezione di quanto previsto al comma 4, punto primo.

 

12. Al Segretario Generale spetta, oltre al rimborso delle spese, il compenso stabilito dal Consiglio di Attuazione e Amministrazione, sentito il Collegio dei Sindaci.
Bilancio
Art. 28 – Libri e scritture contabili

 

1. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 2214 e degli articoli da 2421 a 2435 del Codice Civile.

 

2. La Fondazione predispone contabilità separate con riguardo alle imprese dalla stessa eventualmente esercitate ai sensi del presente statuto.

 

3. L’istituzione di tali imprese è disposta dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione della Fondazione

 

Art. 29 – Esercizio e Bilancio

 

1. L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

 

2. Entro quattro mesi dal termine dell’esercizio, sentita la relazione del Collegio dei Sindaci sul Rendiconto del Segretario Generale, il Consiglio di Attuazione e Amministrazione predispone e il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione approva il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre precedente, unitamente alla propria Relazione sulla gestione e alla proposta di sistemazione dell’avanzo o del disavanzo di gestione, e lo trasmette, entro quindici giorni, all’Autorità di Vigilanza.

 

3. Il Bilancio è costituito dai documenti previsti dall’articolo 2423 del Codice Civile e dalla normativa specifica di riferimento.

 

4. Sarà applicato il regolamento dell’Autorità di Vigilanza per la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismo senza fini di lucro della Fondazione. Ciò al fine di rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta e di fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio per consentire la verifica dell’effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne una adeguata redditività.

 

5. La Fondazione può imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria. Le perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali previste da statuto.

 

6. La Fondazione tiene i libri e le scritture contabili e redige il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un’apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

 

7. Il Bilancio e la Relazione sulla gestione, dopo l’approvazione, vengono resi pubblici osservando quanto stabilito con Regolamento o altro Atto dell’Autorità di Vigilanza. Essi restano nella Segreteria della Fondazione a disposizione di chi voglia prenderne conoscenza e pubblicati sul sito Internet della Fondazione.

 

Art. 30 – Documento programmatico previsionale

 

1. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Consiglio di Attuazione e Amministrazione predispone il “Documento programmatico previsionale” dell’attività relativa all’esercizio successivo e lo trasmette per l’approvazione al Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e, entro quindici giorni dall’approvazione, all’Autorità di Vigilanza.
Liquidazione ed estinzione
Art. 33 – Liquidazione, trasformazione, fusione, scioglimento

 

1. La liquidazione della Fondazione è disposta, con decreto dell’Autorità di Vigilanza, quando:

 

a) la Fondazione si trovi nell’impossibilità di perseguire i propri scopi;

 

b) si siano verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

 

c) risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie che regolano l’attività della Fondazione;

 

d) sussistano altre cause eventualmente previste dalla legge.

 

2. L’Autorità di Vigilanza, nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o più liquidatori e un comitato di sorveglianza.

 

3. La procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

 

4. Quando ricorrano particolari ragioni di interesse generale, il decreto dell’Autorità di Vigilanza di cui al comma 1 può stabilire che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

Oltre ad essere liquidata per i motivi sopra richiamati, la Fondazione, con decisione del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione ai sensi dello statuto e con l’approvazione dell’Autorità di Vigilanza, può essere sciolta o trasformata, fusa o comunque fatta confluire, anche previo scioglimento, in un’altra Fondazione, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

 

5. In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, il patrimonio netto residuante dopo soddisfatte tutte le obbligazioni è devoluto ad altre fondazioni, assicurando ove possibile la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla fondazione posta in liquidazione.
Norme transitorie
1. Il nuovo statuto entra in vigore a seguito dell’approvazione dello stesso da parte dell’Autorità di Vigilanza, o, in mancanza, il giorno successivo alla scadenza del termine dei sessanta giorni ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153.

 

2. Il Presidente, i membri del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e del Consiglio di Attuazione e Amministrazione, in carica alla data di sottoscrizione del Protocollo d’intesa, restano in carica sino alla naturale scadenza.

 

3. Le nuove fattispecie di incompatibilità previste all’art. 10 del presente statuto non trovano applicazione per i Consiglieri in carica alla data di approvazione della modifica statutaria fino al completamento del mandato.

 

4. In sede di prima applicazione della norma di cui all’art. 3, comma 4, del presente statuto, la Fondazione, in presenza di esposizione superiore a detto limite, opera ai fini della sua riduzione nei tempi, nei limiti e con le modalità previste, nei termini di cui all’art. 2, commi 8 e 9 del Protocollo d’intesa, laddove compatibili con tali criteri.

 

5. In sede di prima applicazione della norma di cui all’art. 7, comma 3, del presente statuto, la Fondazione, in presenza di investimenti in imprese ed enti strumentali già effettuati in passato, opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall’art. 5 del Protocollo d’intesa ai fini della loro copertura, nei limiti delle risorse disponibili.

 

6. In sede di prima applicazione della norma di cui all’art. 8 del presente statuto, la Fondazione, in presenza di indebitamento già esistente, opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall’art. 3, comma 2, del Protocollo d’intesa,  ai fini della sua riduzione entro i limiti ammessi secondo criteri di economicità e di concerto con le indicazioni dell’Autorità di Vigilanza.

 

7. Alla revisione dei compensi degli Organi della Fondazione si procederà entro il 1° gennaio 2016.

 

8. La verifica di cui all’art. 13, comma 5, avrà luogo successivamente alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2015 e comunque in tempo utile per il successivo rinnovo del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.
Pubblicità dello statuto
1. Il presente statuto, e ogni successiva sua integrazione e modificazione, sono depositati presso la Prefettura di Treviso e pubblicati sul sito Internet della Fondazione.

 

Treviso, 10 settembre 2019